Codice della strada - Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà  stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità  dalle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità , previo accertamento tecnico dell'autorità  competente di cui all'art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396. 

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. 

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività  fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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art 25 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 9722 del 14/06/2012. Attraverso l'interpretazione congiunta degli articoli 25 e 193 del C.d.S. la Corte si pronuncia su un ricorso concernente la responsabilità di una società concessionaria dello smaltimento dei rifiuti (custode dei contenitori destinati alla raccolta) nella determinazione di un sinistro stradale. La Corte ritiene la concessionaria responsabile del sinistro a causa del pericoloso posizionamento del contenitore per la raccolta dei rifiuti all'uscita di una curva. Il custode è infatti privo di responsabilità solo se dimostra l'impossibilità di rimuovere tempestivamente suddetto ostacolo. La Corte sottolinea infine l'insufficienza del riferimento al numero e alla dislocazione dei cassonetti per escludere, in via del tutto astratta e generalizzata, la colpevolezza della società concessionaria.