Codice della strada - Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
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art 26 codice della strada: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere del 05.10.2011 prot. n. 4928: " ... le autorizzazioni ex art. 26 C.d.S. ... non sono attratte dalla S.C.I.A. ex art. 19 l. 241/1990 perché: “nel merito, l’attuale art. 19 della Legge 241790, riformata di recente con la Legge 122/2010 e legge 106/2011, definisce la S.C.I.A. “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria…”. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 26 del Codice sono riferite a norme generali riguardanti la costruzione o la tutela delle strade, per cui a parere dello scrivente Ufficio, trattasi di atti che non possono essere sostituiti dalla S.C.I.A. poiché sono di fatto atti rilasciati dalle amministrazioni (in questo caso l’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario) preposte alla pubblica sicurezza e/o alla cittadinanza. Si evidenzia infine che l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni deve effettuare una valutazione preventiva e eventualmente dettare delle prescrizioni in merito alle autorizzazioni da concedere, che il ricorso alla S.C.I.A. non consentirebbe dia attuare”.