Codice della strada - Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga .
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 28 codice della strada: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/7/2004 n. 5249: "Il citato art. 28 non prescrive il previo ricorso alla conferenza di servizi di cui all’art. 14 della l. n. 241/1990. L’indizione della stessa, inoltre, resta pur sempre una facoltà dell’amministrazione, non rivenendosi l’ipotesi dell’indizione obbligatoria prevista dal comma 2 del medesimo art. 14; che verte nell’ambito di un procedimento amministrativo in cui devono intervenire atti o provvedimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche. Così interpretato, l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 risponde anche alla funzione di contemperare gli interessi, sempre pubblici, dell’ente proprietario della strada e dei soggetti gestori dei servizi. Una volta che il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla viabilità sull’interesse dei gestori del servizio pubblico all’ubicazione degli impianti, vanno posti a carico di questi ultimi gli oneri conseguenti allo spostamento degli impianti dagli stessi eserciti, se necessario per “comprovate esigenze della viabilità” e ovunque essi si trovino; ma “su apposite sedi messe a disposizione” dal primo e concordando previamente, al fine di contemperare gli interessi pubblici coinvolti, i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori. Ed in caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni conseguenti e a pagare le eventuali penali fissate nella convenzione."