Codice della strada - Art. 29. Piantagioni e siepi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 29. Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 169 a € 680)).
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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art 29 codice della strada: L'articolo prevede a carico di proprietari e fittavoli di aree confinanti ad aree di parcheggio, marciapiedi, piste ciclabili, strade comunali o vicinali d’uso pubblico, l'obbligo di provvedere a un’adeguata manutenzione delle aree suddette, al fine di salvaguardare il decoro urbano e la sicurezza della circolazione stradale. Questi, in dettaglio, gli interventi da eseguire: a) taglio dell’erba, b) potatura delle siepi, c) taglio dei rami (quando nascondono la segnaletica stradale o ne ostacolano la leggibilità, impediscono lo spazzamento stradale, rendono più difficoltosa la corretta fruibilità della strada), d) rimozione di piante, foglie e rami presenti sulla carreggiata; e) rimozione di materiali, terriccio o sassi franati dai fondi confinanti; f) mantenimento in buono stato degli sbocchi degli scoli delle acque piovane ricadenti nei fossi e cunette laterali. I descritti interventi devono essere eseguiti periodicamente. L’inadempienza prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative e pone a carico dei responsabili l'obbligo di risarcire i danni. In caso di fondo in comproprietà, secondo quanto disposto dall' 197 del Codice della Strada, ogni comproprietario trasgressore è sottoposto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso con la propria condotta.