Codice della strada - Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità , il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 30 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 17095 del 28/07/2014 ha rigettato un ricorso in cui si lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e dei principi sanciti dagli artt. 14, 24, 30 e 31 C.d.S.. Secondo l'ANAS la sentenza non avrebbe considerato che l'onere di realizzazione delle opere necessarie a proteggere la sede stradale (ripe) - va posto a carico dei proprietari delle aree limitrofe. Motivo del rigetto: "Le argomentazioni ... sono ... prive di fondamento, alla luce di quanto già affermato ... nella sentenza 11 novembre 2011, n. 23562 ... In quella pronuncia, dopo aver richiamato gli orientamenti di fondo sull'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. relativamente alla custodia delle strade, si è detto che, «essendo funzione primaria dell'ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14) e spettando all'ANAS, tra l'altro, il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario (D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva, gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, costo del quale segnatamente si occupano il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 30 e 31»... «l'inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell'area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere - e caddero infatti - mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come testé specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'ANAS».