Codice della strada - Art. 32. Condotta delle acque.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 32. Condotta delle acque.

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità  di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. 

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art 32 codice della strada: Il presente articolo disciplina l'obbligo di manutenzione delle condotte delle acque naturali da parte dei loro proprietari, nel caso in cui le acque si riversino nei fossi laterali delle strade pubbliche. Nell'ipotesi in cui i proprietari dei fondi provvedano all'irrigazione degli stessi, devono avere cura di non riversarla sulla carreggiata, poiché rischiano di compromettere la sicurezza stradale. Qualora gli stessi non provvedano alla regolare manutenzione delle condotte, l'ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 60 del regolamento di esecuzione, una volta accertata la violazione, ingiunge ai soggetti responsabili l'esecuzione delle opere necessarie. Il trasgressore che non adempie spontaneamente può essere sostituito dall'ente proprietario, che provvederà ad addebitare le relative spese e a riscuoterle coattivamente.