Codice della strada - Art. 34-bis. Decoro delle strade

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 34-bis. Decoro delle strade (1)(2)

1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

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art 34 bis codice della strada: Con legge n. 120 del 29 luglio 2010 sono state introdotte importanti modifiche al Codice della strada, tra le quali l'abrogazione dell'art 34 bis. La norma si occupava nello specifico di tutelare il decoro stradale applicando sanzioni a carico di chiunque insozzasse le pubbliche strade. Il contenuto della norma è stato trasferito all'interno dell'art 15 del C.d.S che al  comma 1 lettera f) prevede il divieto di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze". Nella formulazione della norma abrogata era prevista l'applicazione al trasgressore della sola sanzione pecuniaria. L'attuale formulazione invece, a fronte della riduzione degli importi - minimo e massimo - della sanzione pecuniaria, è introdotto anche l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.