Codice della strada - Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE
Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma č equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalitā di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente č soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Se non č stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.
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art 34 codice della strada: sono definiti trasporti eccezionali quelli effettuati con mezzi eccezionali. Per il C.d.S i veicoli eccezionali sono quelli che superano i limiti di sagoma contemplati dall'art 61 o i limiti di massa indicati dall'art 62. Nel caso in cui i veicoli eccezionali superano i limiti di massa, si parla dei mezzi d'opera menzionati dall'art. 34 C.d.S. I mezzi d'opera sono veicoli destinati al carico e trasporto di materiali d'impiego e residui dell'attivitā edilizia, stradale, escavazioni minerarie e simili. Il peso dei mezzi e dei carichi comportano il necessario adeguamento dei manti e delle infrastrutture stradali. Per questo motivo la legge prevede indennizzi di usura da corrispondere contemporaneamente alla tassa di possesso, nella stessa misura e per la stessa durata. Il pagamento dell'indennizzo deve essere certificato dal rilascio di un contrassegno da esporre nella cabina del veicolo. La mancata esposizione č soggetta a sanzione a carico del conducente. Il mancato pagamento dell'indennizzo prevede invece l'applicazione di sanzioni a carico del proprietario. La legge stabilisce inoltre la corresponsione alle concessionarie autostradali di un ulteriore indennizzo di usura pari alla tariffa ordinaria che si applicherebbe al veicolo in condizioni di normalitā, maggiorato del 50%.