Codice della strada - Art. 35. Competenze.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
Art. 35. Competenze.
1. Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
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art 35 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 13538 del 13/06/2014 si è pronunciata sui profili di responsabilità del Comune e del pedone, caduto su un marciapiede per essere inciampato nello spuntone di un preesistente palo segnaletico. La Corte, dopo l'interpretazione congiunta degli artt. 14, 35 e 193 del C.d.S, ha ritenuto responsabile della caduta il proprietario della strada, o chi per esso. Lo spuntone del palo sul marciapiede risultava poco visibile ed erano altresí presenti ulteriori ostacoli in prossimità del punto di caduta del pedone, che pertanto è da ritenere esente da colpe. Dal pedone infatti non si può esigere una condotta comportante la sorveglianza del suolo a ogni passo del cammino da percorrere, come se si trattasse di un percorso di guerra.