Codice della strada - Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;

b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;

c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;

d) nei tratti di strade non di proprietà  del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. (1)

3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità  stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 37 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 13364 del 12/06/2014 si è pronunciata in relazione a un sinistro stradale che ha richiesto, in sede di legittimità, l'interpretazione congiunta degli artt. 37, 38, 39 e 40 del Codice della Strada e la corretta individuazione degli obblighi posti a carico degli enti proprietari delle strade. La Corte ha in sostanza equiparato le strade urbane a quelle extraurbane, in relazione alla possibilità, da parte dell'ente di collocare la segnaletica prevista dal codice della strada. Ne consegue che, prospettata l'esistenza del nesso di causa tra l'inidoneità della segnaletica stradale ed un sinistro, non si può escludere l'applicazione dei principi sanciti dall'art. 2051 c.c. per il fatto che il teatro del sinistro sia una strada extraurbana. Questo il principio esposto in sentenza "in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l'esistenza di un rapporto causale fra l'inidoneità della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi l'esclusione dell'applicazione del paradigma dell'art. 2051 c.c. per il solo fatto che la strada sia extraurbana".