Codice della strada - Art. 39. Segnali verticali.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
Art. 39. Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località , itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 39 codice della strada: Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza n. 8616/2014. Con il ricorso su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi " ...si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 39, lettera c), del codice della strada e dell'articolo 134 del relativo regolamento, nonché dell'articolo 12, lettera k), del regolamento ... del comune di ..." che esenta dal canone per l'occupazione di suolo pubblico le occupazioni effettuate "mediante tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità". Ciò premesso, si rileva che il giudice di merito afferma che "perché un cartello stradale possa svolgere anche la funzione di segnale pubblicitario è necessario che insieme al nome dell'industria o dello stabilimento indichi anche il prodotto commercializzato o l'attività svolta"; e che ..." la giurisprudenza di questa Corte andrebbe intesa nel senso che "il tributo sia dovuto quando il cartello stradale indichi qualche dato ulteriore rispetto al solo nome dell'impresa" . Tali affermazioni vanno giudicate errate, giacché la giurisprudenza elaborata da questa Corte in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato (sent. nn. 17852/04 e 23383/09) che anche i segnali di indicazione elencati all'articolo 39, lettera c), del nuovo codice della strada - i quali includono í segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento del nuovo codice della strada, "la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti") - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 507/93."