Codice della strada - Art. 4. Delimitazione del centro abitato.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4. Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 4 codice della strada: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 403  8/10/2013 - 27/01/2014, in accoglimento dell'appello avanzato dalla Provincia di Napoli ha fornito un'importante pronuncia sulla nozione di centro abitato: "In conclusione deve ritenersi, che la delimitazione del centro abitato o dei centri abitati risponde ai soli criteri fissati dal Codice della strada ed è funzionale solamente alla circolazione; essa tuttavia comporta, sempre e per effetto automatico, il passaggio delle strade ai diversi enti territoriali ..., non assumendo rilevanza l’effettiva articolazione dello sviluppo edilizio in più centri abitati da un punto di vista topografico. 
Ciò posto, atteso che il Comune di Massa Lubrense, con delibera di giunta n. 167 del 25 marzo 1998, ha individuato un unico centro abitato ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada, accorpando i nuclei contigui individuati con la precedente delibera di giunta del 1993, ed avendo questo centro abitato popolazione superiore ai diecimila abitanti, i tratti di strada, dapprima provinciali, che attraversano il centro abitato costituiscono strade comunali e, legittimamente, la Provincia di Napoli ha provveduto alla consegna al Comune. Non è, quindi, condivisibile quanto si assume in sentenza sulla pluralità dei centri abitati presenti nel Comune di Massa Lubrense, così come individuati con la delibera di Giunta del 1993, atteso che il Comune, in ossequio alle nuove disposizioni ha modificato la propria precedente delibera del 1993 ed ha inteso accorpare i centri abitati delimitati nel 1993, con i conseguenti effetti che la legge attribuisce a tale scelta in materia di competenza e responsabilità nella gestione delle strade interne al centro abitato. Non è ugualmente pertinente il riferimento contenuto in sentenza al maggior aggravio di oneri che ricadrebbe sul Comune, atteso che l’onere di manutenzione della strada è irrilevante nella ratio del Codice della Strada e, comunque, è compensato dalle maggiori entrate derivanti dal possesso della strada."