Codice della strada - Art. 42. Segnali complementari.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 42. Segnali complementari.

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale;

b) particolari curve e punti critici;

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità .

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità  di impiego e di apposizione.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 42 codice della strada: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 36/2016. La Corte è chiamata a pronunciarsi sul seguente ricorso avanzato dalle parti civili: il GIP ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti del responsabile di un cantiere mobile allestito su una strada statale, accusato di aver violato gli artt. 39, 41 e 42 cod. strada, per non aver apposto la segnaletica necessaria ed indispensabile per avvertire gli utenti della strada della presenza dell'autocarro con cui stava effettuando il taglio dell'erba sul margine della carreggiata. Al soggetto si addebita la morte di .....  e lesioni personali in danno di .... , trasportata e conducente del veicolo che impattava con uno dei mezzi del cantiere. La Corte, non potendosi pronunciare sul merito, ha evidenziato tuttavia come il GIP abbia rilevato "che i verbalizzanti sopraggiunti sul posto nell'immediatezza del fatto non avevano rilevato violazioni a carico del responsabile del cantiere; e che neppure tali rilievi erano contenuti nella annotazione di P.G., successivamente redatta. Ed il giudicante ha rilevato che la mancanza del presegnalamento si poteva unicamente desumere dalle dichiarazioni riportate in querela da  ..., la cui attendibilità risultava compromessa dalla peculiare situazione traumatica vissuta in occasione del sinistro....il GIP ha osservato, inoltre, che dalla documentazione acquisita risultava che il cantiere fosse perfettamente visibile, perché adeguatamente segnalato - se pure in maniera solo parzialmente conforme alle norme regolamentari attuative del codice della strada - e tenuto conto delle ottime condizioni di tempo e di luogo; ed ha sottolineato che l'unica persona responsabile, rispetto alla causazione del sinistro, era da individuarsi nella stessa conducente dell'auto ... stante la mancanza di attenzione rispetto alle condizioni di traffico veicolare. ... il giudicante si è pure soffermato sulla circostanza relativa alla assenza di segni di frenata sul tratto stradale antecedente al punto d'urto, ritenendola indicativa della evidenziata disattenzione con la quale ... conduceva l'autovettura. In conclusione, la valutazione prognostica complessivamente effettuata dal G.i.p..., anche rispetto al presegnalamento del cantiere mobile, risulta conforme alla natura processuale della sentenza di che trattasi; e non sindacabile in questa sede di legittimità."