Codice della strada - Art. 48. Veicoli a braccia.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 48 codice della strada: Cassazione penale, sez IV, sentenza n. 12782 del 14/11/1986: sono veicoli a braccia le macchine guidate dall'uomo e che circolano su strada. Deve trattarsi di macchine spinte o trainate dall'uomo, non necessariamente a trazione meccanica, animale o elettrica, purché destinate a circolare su strada. Sono escluse dalla categoria le macchine prive di motore e destinate ai bambini e agli invalidi. E' altresì esclusa dalla categoria di veicolo la carriola dotata di una sola ruota anteriore, trattandosi di un attrezzo da lavoro e non di una macchina. Cassazione civile, sez II, sentenza n. 4965 del 30/11/1978: il carrettino adibito al trasporto dei giornali deve essere considerato un veicolo a braccia e quindi come veicolo ai fini dell'applicazione dell'art. 2054 codice civile.