Codice della strada - Art. 49. Veicoli a trazione animale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o pių animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
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art 49 codice della strada: La disciplina della circolazione dei veicoli a trazione animale deve essere letta in stretto collegamento con le seguenti disposizioni del C.d.S: artt: 64, 65, 66, 67, 69, e 70. Le caratteristiche tecniche che i veicoli a trazione animale devono possedere per poter circolare su strada sono precisate dal regolamento di esecuzione del C.d.S: artt. 220, 221, 222. Come previsto dall'art. 67 C.d.S per poter circolare su strada i veicoli trainati da animali devono essere muniti di targa contenente informazioni relative al proprietario, al veicolo e ad alcune caratteristiche tecniche dello stesso. Le targhe vengono rilasciate dai comuni (residenza del proprietario) che provvedono altresė alla tenuta del relativo registro d'immatricolazione. Chi circola con un veicolo privo di targa č sottoposto a sanzione amministrativa. L'art 193 non contempla l'obbligo assicurativo per questi veicoli, anche se č consigliabile tutelarsi stipulando un'assicurazione specifica. Indirettamente ricollegabile alla disposizione in esame č anche l'art. 15 C.d.S, che mira a tutelare il decoro delle strade dal possibile imbrattamento con feci di animali, applicando in caso di violazione sanzione pecuniaria ed eventuale sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.