Codice della strada - Art. 50. Velocipedi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 50. Velocipedi.
1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 50 codice della strada: Corte Costituzionale, ordinanza n. 94 del 18/04/2012 si è pronunciata sulla questione di legittimità riferita agli articoli 3, 25 co. 2, 27 co. 3, e 117 co. 1 Costituzione, articoli 186. co. 2 in «combinato disposto» con l'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nel punto in cui è prevista la sanzione penale per la guida in stato di ebbrezza di chi conduce qualsiasi tipo di veicolo, compreso il velocipede (art 50 C.d.S), senza predisporre una limitazione ai soli veicoli a motore, potenzialmente più rischiosi o senza prevedere sanzioni differenti in proporzione al rischio potenziale riferibile ai diversi mezzi. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta questione d'illegittimità costituzionale che riterrebbe inapplicabile l'art. 186 C.d.S (guida in stato di ebbrezza), ai velocipedi, solo perché mezzi privi di motore.