Codice della strada - Art. 51. Slitte.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100.
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art 51 codice della strada: definisce slitta un veicolo a trazione animale dotato di pattini. La sua circolazione è permessa solo in presenza di ghiaccio o neve con spessore tale da permetterne lo scivolamento senza danneggiare la superficie della carreggiata. L'art 64 del codice ne delinea le caratteristiche. Dal 6 febbraio 2016 il concorso della violazione indicata nell'articolo (danneggiamento del manto stradale) con l'art 635 c.p.(reato di danneggiamento), novellato di recente dal Dlgs n. 7 del 15 gennaio 2016, si configurerà solo nel caso in cui il danneggiamento venga cagionato con violenza o minaccia dalla persona, in occasione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o qualora, ai sensi dell'art 331 c.p. si interrompa un pubblico servizio.