Codice della strada - Art. 52. Ciclomotori.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 52. Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche (1):
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario. (2)
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
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art 52 codice della strada: Corte di Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 18401 del 19/08/2009 da cui è ricavabile il seguente principio giuridico:"È posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada il risarcimento dei danni subiti da un pedone investito da un ciclomotore se la compagnia assicuratrice del veicolo rifiuta l’indennizzo eccependo l’inoperatività della garanzia a causa delle modifiche tecniche apportate al ciclomotore, di fatto, trasformato in un motociclo." La Corte è giunta a tale conclusione poiché:"L’alterazione meccanica del ciclomotore, con l’aumento di cilindrata oltre il limite consentito dalla norma dell’art. 24 dpr. n. 393 del 1959, applicabile nella specie ratione temporis (ed abrogato dal d.lgs. 30.4.1992 n. 285) ha, infatti, determinato una modificazione delle caratteristiche tecniche dello stesso, con la sua inclusione nella categoria dei motocicli, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi. Il dato rilevante é la trasformazione del mezzo, e non che sia stata mantenuta l’originaria denominazione tecnico - amministrativa, integrando quest’ultimo un dato formale, destinato a cedere di fronte a quello sostanziale."