Codice della strada - Art. 55. Filoveicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 55. Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 55 codice della strada: il legislatore classifica autonomamente i filoveicoli, anche se ai sensi del comma 2 è prevista a tali veicoli la classificazione la classificazione degli autoveicoli contemplata dall'art 54 C.d.S. Ad essi pertanto è applicabile il principio enunciato dalla Cassazione civile, sez I, sentenza n. 11060 del 24/10/1995: "La disposizione impartita dal competente organo della motorizzazione civile di ripetere la revisione dell’autoveicolo entro un certo termine non può essere equiparata ad una prescrizione la cui inosservanza comporti la sospensione del documento di circolazione. Pertanto, qualora il termine concesso sia scaduto senza che il veicolo sia stato nuovamente presentato alla revisione, sono applicabili le sanzioni previste" ... dal codice della strada.