Codice della strada - Art. 56. Rimorchi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 56. Rimorchi.

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.

2. I rimorchi si distinguono in:

a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;

b) rimorchi per trasporto di cose;

c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54;

d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54;

e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità  motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 56 codice della strada: Cassazione Penale, sezione III, sentenza n. 38946/2013: " ... il rimorchio, pacificamente non utilizzato per l'attività illecita, non può neppure considerarsi come una parte del mezzo che lo traina, poiché la sua utilizzazione è meramente eventuale, trattandosi di veicolo privo di autonomo sistema di propulsione che può essere agganciato all'occorrenza. Vero è che il Codice della strada (art. 56, ultimo comma) stabilisce che «i carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed I), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento» ma tale previsione, peraltro finalizzata alla disciplina della circolazione, costituisce un'eccezione nella quale non rientrerebbe, peraltro, il «car-trailer» il quale, quale mezzo destinato al trasporto di autovetture, andrebbe classificato come «rimorchio per trasporti specifici» ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. c) rientrante tra le «carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli» di cui all'art. 204, comma 1, lett. I) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Deve dunque escludersi, per quel che qui rileva, che il rimorchio possa essere considerato come un elemento strutturale del veicolo trainante e le modalità di utilizzazione dello stesso ... ne escludono qualsivoglia correlazione con l'attività di contrabbando effettuata, come si è detto, utilizzando un vano appositamente predisposto sul messo trainante. Neppure è possibile ipotizzare, nulla emergendo in tal senso ..., che l'utilizzazione del rimorchio fosse in qualche modo finalizzata ad agevolare la condotta illecita, ad esempio per rendere ancor meno visibile il vano portabagagli sigillato ove erano occultati i tabacchi."