Codice della strada - Art. 57. Macchine agricole.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 57. Macchine agricole.

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività  agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività . E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (1)

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

(1) Articolo modificato dal D.L 162/08 convertito con modificazioni dalla L. 201/08

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 57 codice della strada: Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 38428/2013. Il ricorrente è ricorso in cassazione sostenendo che: "... diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il fatto avrebbe dovuto ricondursi all'illecito amministrativo previsto dall'art. 124, comma 4 cod. strada posto che il piccolo trattore con taglia erba condotto dall'imputato era da annoverarsi tra le macchine agricole di cui all'art. 57 cod. strada, non costituendo elemento dirimente ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il fatto che, al pari che per ogni tipo di macchina agricola, fosse possibile immatricolare il mezzo condotto dall'imputato od applicarvi la targa." La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che: "Ha invero ritenuto il Giudice di prime cure, con argomentazioni esaustive e coerenti con le risultanze di fatto, che il veicolo guidato dall'imputato in fase di attraversamento di strada statale ( piccolo trattore da giardinaggio dotato di taglia erba applicato sulla parte centrale del pianale ) - anche a prescindere dalla possibilità dell'immatricolazione e dell'apposizione della targa prova - non può esser ricompreso nella categoria delle " macchine agricole semoventi di cui agli artt. 57 cod. strada e 206 regol. cod. strada " tra le quali vanno incluse le macchine a ruote od a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole o forestali. Solamente in ordine a queste ultime - cosiccome in relazione alle macchine operatrici - la guida senza patente costituisce illecito amministrativo, come previsto dall'art. 124 comma 4° cod. strada. Attesi tali presupposti fattuali, " la necessità della patente di guida per la relativa conduzione " - ha conclusivamente osservato il Tribunale - "appare pertanto evidente ed il fatto ascritto all'imputato non potrà pertanto esser ritenuto immune da rilevanza penale ".