Codice della strada - Art. 58. Macchine operatrici.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 58. Macchine operatrici.

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità  stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 15 km/h.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 58 codice della strada: Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 24622/2015: "Con l'unico motivo di ricorso ... Si assumono violati gli artt. 2054 c.c.; 1 e 18 della I. 24.12.1969 n. 990; 3 e 58 cod. strad. Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che il sinistro oggetto di causa rientrasse nel concetto di "circolazione" del veicolo, e che di conseguenza fossero applicabili le norme dettate a tutela delle vittime dalla I. 24.12.1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli ... la legge sull'assicurazione obbligatoria della r.c.a. non definisce il concetto di "circolazione", con la conseguenza che l'interprete deve ricavarlo da altri testi normativi: ed il codice della strada definisce la "circolazione" all'art. 3 come "il movimento, la fermata e la sosta" dei veicoli sulla strada. Da questa nozione sarebbero esclusi ... le attività del veicolo "non funzionali" al movimento: di conseguenza la manovra d'un braccio meccanico montato su un autocarro, non essendo funzionale al movimento del veicolo, non rientra nel concetto di circolazione." La Corte ha ritenuto infondato il suddetto motivo di ricorso ritenendo che: "La questione oggi sottoposta a questo collegio è stata infatti già decisa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali componendo i precedenti contrasti hanno stabilito che "il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie le S. U., hanno ricondotto all'art. 2054 cod. dv., e alla disciplina della R.C.A. il sinistro mortale determinato dall'imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima). (Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015). Questo principio deve trovare applicazione anche nel presente giudizio, nel quale il danno è stato arrecato da una struttura seagente (il braccio meccanico) che costituiva una parte del veicolo assicurato. Il danno, dunque, è stato causato dal movimento del veicolo e rientra nel concetto di "circolazione".