Codice della strada - Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche. (1)

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (2)

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneità  alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

(1) Articolo modificato dal D.L 162/08 convertito con modificazioni dalla L. 201/08.
(2) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 59 codice della strada: Questo articolo è stato inserito per accogliere tutti i veicoli non rientranti nelle diverse e numerose categorie descritte all'interno del C.d.S. Le moderne tecnologie hanno dato vita negli ultimi anni a veicoli e mezzi di trasporto particolari. Solo il Ministero delle Infrastrutture, con decreto, è in grado d'inserire un veicolo all'interno della categoria "tipici". Di recente un problema di classificazione si è verificato per i monopattini elettrici, che il Ministro non ha inserito in alcuna categoria, con la conseguente assimilazione del conducente al pedone. I trenini turistici (che possono trainare da uno fino a tre"vagoni") invece sono stati classificati come veicoli atipici, purché destinati esclusivamente al trasporto ricreativo su strada di persone.