Codice della strada - Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche. (1)
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (2)
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
(1) Articolo modificato dal D.L 162/08 convertito con modificazioni dalla L. 201/08.
(2) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
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art 59 codice della strada: Questo articolo è stato inserito per accogliere tutti i veicoli non rientranti nelle diverse e numerose categorie descritte all'interno del C.d.S. Le moderne tecnologie hanno dato vita negli ultimi anni a veicoli e mezzi di trasporto particolari. Solo il Ministero delle Infrastrutture, con decreto, è in grado d'inserire un veicolo all'interno della categoria "tipici". Di recente un problema di classificazione si è verificato per i monopattini elettrici, che il Ministro non ha inserito in alcuna categoria, con la conseguente assimilazione del conducente al pedone. I trenini turistici (che possono trainare da uno fino a tre"vagoni") invece sono stati classificati come veicoli atipici, purché destinati esclusivamente al trasporto ricreativo su strada di persone.