Codice della strada - Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 se si tratta di autoveicoli, o da € 41 a € 169 se si tratta di motoveicoli.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 60 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 3837 del 15/02/2013 sancisce la corretta applicazione dell’art.63 della L.342/2000 che disciplina il bollo per le auto storiche (art 60 C.d.S). La Corte conferma quanto già sostenuto dagli esperti RIVS: ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali il proprietario non è tenuto a presentare l’attestato di datazione e storicità ASI del veicolo, e questo sia per il bollo che per il passaggio di proprietà. La Corte spiega che la determinazione valuta soltanto il possesso delle caratteristiche oggettive da parte dei veicoli per ottenere l'attestato di datazione e storicità. Tali attestati ASI, ai sensi dell’art.63 della L.342/2000, non hanno valore legale. Pertanto, fino al momento in cui le Regioni non stabiliscono le procedure per verificare la presenza dei requisiti necessari a classificare i veicoli come "d'interesse storico", al contribuente è sufficiente l’autocertificazione. Per cui, la richiesta del certificato ASI per ottenere i benefici fiscali è da considerarsi illegittima.