Codice della strada - Art. 62. Massa limite.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 62. Massa limite.

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità  posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

 

7-bis. abrogato. (1)

 
(1) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.) ed abrogato dalla legge 24 marzo, 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. ( suppl. ord.).

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 62 codice della strada: Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 23638/2015 ha rigettato il ricorso per le seguenti ragioni: "La Corte di merito ha escluso in concreto l'incidenza causale delle asserite infrazioni del conducente (velocità nel limite massimo, carico superiore al massimo, ma in misura contenuta, ore di guida entro i limiti massimi giornalieri consentiti e, soprattutto, ripresa della guida dopo oltre tre ore di pausa), a fronte della imprevedibilità dell'anomalo attraversamento pedonale di strada extraurbana a scorrimento veloce, in aperta campagna e di notte, ed ha posto in rilievo l'accertata congrua manovra di emergenza, posta in essere dal conducente, azionando il sistema frenante e sterzando, senza riuscire ad evitare l'avvistamento. Tutt'altro che una motivazione apparente, che renderebbe possibile la censura ai sensi del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053); quanto, piuttosto, la corretta attribuzione dell'esclusiva valenza causale al comportamento del pedone che, per la sua imprevedibilità, stanti le condizioni di tempo e di luogo, fa perdere rilevanza causale ai comportamenti del conducente esaminati partitamente."