Codice della strada - Art. 63. Traino veicoli.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 63. Traino veicoli.

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità  dell'attacco, le modalità  del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità  e procedure per l'agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 63 codice della strada: si cita la massima della sentenza del Giudice di Pace civile di Bologna, 8 febbraio 2001 poiché precisa con chiarezza il rapporto tra l'art 63 (traino veicoli) e l'art 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi):"Qualora sia stato posto in essere un comportamento che viola sia l'art. 167 c.s. per aver trasportato con veicolo con massa complessiva a 10 t un carico con eccedenza superiore a 3 t, sia l'art. 63, comma 5, c.s., per non aver rispettato le modalità e le procedure per la massa limite rimorchiabile, essendo le due infrazioni caratterizzate dallo stesso elemento (superamento dei limiti di massa trasportabile), la violazione più grave contenuta nell'art. 167 c.s. assorbe l'infrazione minore e quindi non si deve procedere a cumulo materiale delle due sanzioni."