Codice della strada - Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 64. - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 

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art 64 codice della strada: questo articolo, in vigore dal primo gennaio 1993, disciplina i meccanismi di frenatura dei veicoli trainati da animali e delle slitte. A causa della particolarità dei veicoli, infatti, la norma prevede che i meccanismi di frenatura di questi mezzi di trasporto devono essere efficaci, ma soprattutto facili sia da azionare che da manovrare. Essi inoltre non devono agire direttamente sul manto stradale, per evitare qualsiasi forma di danneggiamento. La sanzione amministrativa pecuniaria indicata dalla disposizione viene applicata ogniqualvolta i veicoli previsti dalla norma risultano privi dei meccanismi di frenatura con le caratteristiche indicate dal presente articolo e descritte in dettaglio dall'art. 69 del C.d.S. a cui si rinvia.