Codice della strada - Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169.
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art 65 codice della strada: la presente disposizione, relativa ai dispositivi di segnalazione visiva, descrive dettagliatamente numero e caratteristiche di fanali e cataridotti dei mezzi a trazione animale e delle slitte. In particolare questi mezzi devono essere dotati di due fanali anteriori a luce bianca e due fanali a luce rossa posti lateralmente nella parte posteriore. Al fine di rendere il veicolo più visibile in caso di luminosità ridotta è prevista altresì la dotazione di cataridotti. Trattasi di sistemi ottici che sfruttano la luce riflessa per illuminare e che devono essere presenti in misura di due bianchi anteriori, due rossi posteriori e due arancio laterali. Nel caso in cui i veicoli non siano muniti di tali dispositivi d'illuminazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.