Codice della strada - Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità  di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97.

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 68 codice della strada: la norma in esame ha subito rilevanti integrazioni a opera della legge n. 14 del 2003, per l'esigenza di disciplinare la circolazione delle biciclette munite di motore elettrico, che funzionano grazie all'alternanza della propulsione muscolare del ciclista e di quella impressa dal motore elettrico. Tali caratteristiche consentono l'inserimento di questi mezzi nella categoria dei normali velocipedi. La norma, in caso di gare sportive, consente di derogare alle disposizioni che impongono la dotazione di particolari dispositivi frenanti, visivi e di segnalazione acustica. L'omologazione per i velocipedi è prevista solo se dotati di due ruote simmetriche. Le modalità e le attrezzature di cui i  velocipedi devono essere muniti per il trasporto dei bambini sono stabilite con regolamento di esecuzione. Si precisa infine che la bicicletta, anche se condotta a mano, deve essere equipaggiata con i dispositivi imposti dalla legge, perché da considerarsi comunque "veicolo".