Codice della strada - Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. Se la licenza e' stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e' del pagamento di una somma da € 41 a € 169. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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art 70 codice della strada: la norma disciplina la destinazione d'uso del veicolo. Ogni Comune, a mezzo regolamento comunale, può organizzare servizi di piazza che prevedano l'impiego di veicoli a trazione animale. Ogni Comune, tuttavia, deve specificare le modalità di stazionamento dei veicoli, gli itinerari percorribili, le tipologie dei mezzi, i casi e modi di rilascio della licenza e condizioni di luogo e tempo in cui prestare il servizio di piazza. Ogni veicolo deve essere dotato di due targhe: quella prevista dall'art. 67 C.d.S e una recante la dicitura "Servizio di piazza". La norma non contempla sanzioni relative alla circolazione del veicolo, quanto all'esercizio dei servizi di piazza privi di licenza o esercitati senza rispettare le condizioni previste dalla stessa. (Vedi sentenze Consiglio di Stato, sez. V, n. 1795, 02.04.2002).