Codice della strada - Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da € 169 a € 680.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 71 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza n. 42726/2016: il ricorrente è stato condannato "per il reato di cui all'art. 291 ter, comma 2 lett. d), in relazione all'art. 291 bis, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 1973 per avere, utilizzando un mezzo di trasporto che presentava alterazioni o modifiche rispetto alle caratteristiche omologate, introdotto e trasportato nel territorio doganale dell'Unione europea un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando ... lamenta l'erronea applicazione dell'art. 291 ter, comma 2 lett. d) ... nè la sentenza ha motivato in relazione ai rilievi mossi con l'atto di appello circa il fatto che le modifiche poste in essere non avrebbero comunque inciso sugli elementi soggetti ad omologazione giacché l'art. 227 del regolamento del codice della strada, che richiama l'art. 71 del codice stesso, precisa che le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo sono solo quelle indicate nell'appendice V dello stesso titolo." La Corte ha così motivato il rigetto del ricorso: "L'art. 291 ter, comma 2, lett. d) cit. prevede, quale circostanza aggravante del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'utilizzo di mezzi di trasporto "che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità". Questa Corte ha già in precedenti occasioni affermato che detta aggravante è integrata anche allorché vengano creati, come pacificamente accaduto nella specie, all'interno dell'automezzo usato, vani di carico non previsti nel progetto realizzativo dell'automezzo (Sez. 3, n. 21600 del 26/03/2015 ... Sez.7, n. 31853 del 10/05/2013...); si è in particolare sottolineato che la creazione di detti vani di carico, da un lato altera le caratteristiche dell'automezzo che ne hanno consentito la sua omologazione, poiché aumenta indebitamente le capacità di carico dello stesso e, dall'altro, è circostanza idonea ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia che devono procedere, per individuarli, a particolari interventi tecnico - accertativi ..."