Codice della strada - Art. 74. Dati di identificazione.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 74. Dati di identificazione.

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità  di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità  di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà  per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.674 a € 10.700. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 74 codice della strada: Corte di Cassazione civile, sezione II,  sentenza n. 15746 del 3/07 2007 si è pronunciata su un'opposizione del proprietario di un autoveicolo a cui è stata contestata la violazione dell'art 74 commi 1 e 6 codice della strada perché il mezzo con cui circolava riportava la targhetta del costruttore con un numero diverso rispetto a quello di identificazione del telaio. Il ricorrente dichiarava di non essere a conoscenza del fatto, spiegando di aver portato l'auto, un anno prima dell'accertamento, dal carrozziere per delle riparazioni. In quell'occasione il carrozziere montava sull'auto pezzi di ricambio recuperati da un veicolo che in seguito veniva rottamato. La Corte di Cassazione ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui: "Ai sensi dell'art. 74 del C.d.S., il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente li contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile."