Codice della strada - Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità . Ha facoltà , inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396.
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 664. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 829 a € 3.316 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 77 codice della strada: Circolare n. 11310 del 12/08/2010: "Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non omologati, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma 3-bis dell'art. 77 C.d.S., per punire chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale, ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione, o approvazione ai sensi dell'art. 75, c.3-bis, C.d.S. L'entità della sanzione è in funzione della tipologia di dispositivo o componente sopra citato: in generale, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che viene elevata da euro 779,00 a euro 3.119,00, quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture dì sicurezza o pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo, la previsione sanzionatoria di cui all'art. 172, commi 12 e 13, C.d.S., relativa ai soli dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza, è da ritenersi tacitamente abrogata.
I sistemi, i componenti e le entità tecniche in questione, anche se installati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell'art. 213, C.d.S. per la successiva confisca amministrativa. Sul piano pratico, si suggerisce, fermo restando le diverse disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialmente sottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o non approvato soltanto laddove ciò sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e le modalità del servizio. In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro amministrativo dell'intero veicolo, secondo le disposizioni dell'art. 213 C.d.S., avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro è stato eseguito in funzione della necessità di procedere alla confisca dei sistemi, componenti o entità tecniche non omologati o non approvati che non possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesimo. Resta ferma la possibilità per l'interessato di chiederne il successivo dissequestro, procedendo, a sue spese, alla rimozione dei predetti sistemi o componenti. In tale caso, naturalmente, l'organo di polizia procedente dovrà redigere un nuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi."