Codice della strada - Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.
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art 8 codice della strada: il Codice della Strada non ha tenuto conto della riforma del testo della Costituzione realizzata con legge n. 3 del 18 ottobre 2001. A oggi permane infatti un potere decisionale in capo a un Ministero in materia di mobilità e trasporti, senza tenere conto del fatto che l'art 117 costituzione prevede una competenza legislativa concorrente con le Regioni. La Corte Costituzionale aveva già segnalato questo problema prima della modifica costituzionale menzionata, ritenendo che in tale materia fosse indispensabile un'intesa preventiva con la regione interessata. In effetti desta perplessità la volontà di mantenere in capo a un Ministero una materia che, per natura, ha carattere puramente locale, in violazione del principio di sussidiarietà verticale sancito dall'art 118 Costituzione.