Codice della strada - Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
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art 81 codice della strada: la norma prevede che gli accertamenti tecnici da eseguiti sui veicoli a motore e su quelli da essi trainati sono posti, secondo quanto previsto dal C.d.S. sono effettuati dai dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. con qualifica funzionale o dirigenziale, con diploma di laurea in ingegneria o architettura, o con diploma di perito industriale o nautico, con diploma di geometra o di maturità scientifica. I dipendenti diplomati sono abilitati a eseguire i suddetti controlli dopo la frequentazione di un corso di qualificazione e il superamento positivo dell'esame finale. Un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce le regole e i modi in cui deve effettuarsi tale corso di qualificazione.