Codice della strada - Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
articolo 82 del codice della strada: disciplina la destinazione d'uso economico dei veicoli (proprio e di terzi). La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10853 del 8/05/2013 ha rilevato la violazione dell'art. 82 comma 8 codice della strada nel trasporto su un autocarro (destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse), di una persona estranea al suddetto servizio, anche se nel caso di specie si trattava di un componente dell'impresa familiare per conto della quale il conducente (titolare di impresa familiare) stava eseguendo il servizio. Del resto, con sentenza n. 6885 del 20/03/2009 la Corte di Cassazione aveva già precisato che, ai sensi dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse. Di conseguenza chi utilizza un autocarro destinato al trasporto di cose, per il trasporto (anche di cortesia) di persone, incorre nella sanzione amministrativa di cui all’art. 82, comma 9, a meno che non abbia ottenuto specifico nulla osta del prefetto.