Codice della strada - Art. 83. Uso proprio.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 83. Uso proprio.

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività , per il soddisfacimento di necessità  strettamente connesse con la loro attività , a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità , secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. 

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (1).


(1) Così modificato dall'art.18, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

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art 83 codice della strada: la norma disciplina il caso, del tutto peculiare, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di persone a uso proprio. In questi casi la carta di circolazione può essere rilasciata solo a enti pubblici, imprenditori e collettività per bisogni di trasporto collegati strettamente alle loro attività. La carta è rilasciata dopo opportuni accertamenti dalla Direzione generale della M.C.T.C. che verifica la sussistenza dei requisiti indicati, nel rispetto delle direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Sulla carta di circolazione dei veicoli che provvedono invece al trasporto di cose in conto proprio devono annotarsi gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio (Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni). Questa disciplina però non si applica agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.