Codice della strada - Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

2.Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.777 a € 7.108. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza. 

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. (1) (2).

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art 86 codice della strada: Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n. 15376/2012: "La ... soc. coop. e ... proponevano opposizione dinnanzi al Giudice di pace di ... avverso il verbale di accertamento n. ... del 9.11.2009, notificato il 10.11.2009, emesso dal Corpo di Polizia Municipale di ... relativo ad infrazione dell'art. 86/3 del Codice della strada per avere espletato servizio pubblico da piazza senza essere in grado di dimostrare la documentazione attestante la sostituzione alla guida, come previsto dall'art. 19 del regolamento vetture pubbliche, che il predetto giudice, con ordinanza n. 10588 del 2010, depositata il 21.12.2010, dichiarava inammissibile. La coop ... ed il .... hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, affidato ad un unico motivo."  La Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina una impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa, soltanto provvisoria e comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, in limine litis, dell'ordinanza di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma l, la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione."