Codice della strada - Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 87. - Servizio di linea per trasporto di persone.

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità  competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità  del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità  concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità  competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. 

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 87 codice della strada: Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 17020/2016. Questo il principio di diritto a cui deve attenersi il Tribunale a cui la Corte ha rinviato dopo aver cassato la sentenza impugnata: "Ai fini del regolare svolgimento del servizio di linea per trasporto di persone previsto dall'art. 87 cod. strada, è necessario che l'esercente sia munito del titolo rilasciato dalla competente autorità che autorizzi l'intestatario della carta di circolazione all'esercizio del servizio di linea sulla tratta interessata, mentre la previsione circa il rilascio, da parte del concedente la linea, del documento che indichi l'impiego specifico del singolo veicolo si riferisce all'ipotesi in cui sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di autotrasporto destinati al servizio di linea a quello di noleggio per rimessa".