Codice della strada - Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
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art 89 codice della strada: la norma appare scarna, poiché si limita a rinviare alle disposizioni specifiche di settore, senza menzionarne alcuna. In realtà la disciplina specifica del trasporto di cose su servizio di linea è la n. 298 del 6/06/1974, istitutiva dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Tra le norme ancora in vigore in materia, merita di essere menzionata anche la legge n. 1349 del 20 giugno 1935, il cui art 6 contiene la seguente importante definizione: "Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso per corso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, con l'obbligo di resa entro un termine fissato e con stazionamenti in località prestabilite e destinate alla presa in consegna ed alla resa della merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda valersene."