Codice della strada - Art. 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 9 bis codice della strada: Cassazione Penale, sez. 4 n. 17811/2014: "L'art. 9 regola, in generale, i presupposti legittimanti qualsivoglia competizione sportiva su strada, si tratti di gare con veicoli, animali o di gare atletiche, nell'ottica di subordinare al controllo dell'autorità amministrativa il bilanciamento tra la sicurezza di tutti gli utenti della strada e l'interesse all'utilizzo della strada per fini agonistici. Nell'ambito di questa stessa disposizione, i commi 8 e 9 sanzionano come illecito amministrativo l'organizzazione di una competizione sportiva senza autorizzazione o la violazione degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni imposti proprio al fine di consentire che la competizione si svolga in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada. La clausola di riserva contenuta nel comma 8 (fuori dei casi previsti dal comma 8-bis), deve intendersi riferita, a seguito dell'abrogazione del comma 8-bis ad opera della legge di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, che lo aveva introdotto (I. 1 agosto 2003, n.214) e che non ha contestualmente corretto il richiamo, all'art.9 bis cod. strada, che sanziona penalmente chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore, ovvero vi prende parte, senza esserne autorizzato, prevedendo un aggravamento di pena nel caso di morte o lesioni come conseguenza della competizione ovvero nel caso in cui la competizione sia organizzata a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipino minori di anni diciotto. La condotta che, non essendo sussumibile nelle fattispecie astratte previste dall'art.9 bis, si concreti nel gareggiare in velocità con veicoli a motore, costituisce illecito penalmente rilevante ed è punita con una sanzione meno grave. La violazione del divieto di gareggiare in velocità è, altresì, sanzionata come illecito amministrativo dall'art.141, comma 9, cod. strada."