Codice della strada - Art. 9-ter. Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore.
Art. 9-ter.Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
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art 9 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 5411 del 07/03/2014, attraverso l'interpretazione congiunta degli articoli 9, 68, 140 e 193 del Codice della Strada la Corte Suprema ha ritenuto che "... la corte di merito ha, nell'impugnata sentenza, fatto invero sostanzialmente corretta applicazione. In particolare là dove, dopo aver premesso che "trattandosi di corsa dilettantistica, come d'uso la via sulla quale si snodava la corsa non venne chiusa al traffico, sì che i partecipanti erano tenuti a seguire le norme del C.d.S.", alla stregua delle emergenze processuali essa ha ritenuto "provato" l'assunto "del L. N. si non aver ricevuto alcun avviso della cosa in atto, avendo egli imboccato la statale (OMISSIS) provenendo da (OMISSIS) diretto in (OMISSIS) da una arteria secondaria, che effettivamente si immette nella statale a poca distanza dal luogo dell'impatto (Km. 31 della statale (OMISSIS), non constando "che l'avviso della corsa fosse reso anche nella strada secondaria della quale si è detto". In sostanza la Corte ha chiarito che, durante una gara ciclistica dilettantistica, se la strada sulla quale si snoda il percorso, non è chiusa al traffico veicolare, i partecipanti devono rispettare le norme del C.d.S perché i conducenti dei veicoli che impegnano la stessa carreggiata, potrebbero non sapere che è in corso la suddetta competizione sportiva.