Codice della strada - Art. 91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art. 91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 91 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, con sentenza n. 25421/2014 ha cassato con rinvio a diverso Tribunale, il quale nel decidere la controversia dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 18 I. 24.12.1969 n. 990 (ovvero, oggi, dell'art. 144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, a nulla rilevando che il contratto di assicurazione sia stato stipulato per conto altrui da persona diversa tanto dal conducente, quanto dal proprietario." Questo perché, come precisato in motivazione: "Per costante ed unanime orientamento di questa Corte il "responsabile" di cui è menzione nell'art. 18 I. 990/69 (ovvero, oggidì, nell'art. 144 cod. ass.) è unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno, di cui all'art. 2054, comma 3, c.c.: solo questi, infatti, può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri ... A tale regola si può fare eccezione nei soli casi previsti dalla legge, ovvero: - quando il veicolo sia dato in usufrutto, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'usufruttuario (art. 2054, comma 3, c.c.); - quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'acquirente (art. 2054, comma 3, c.c.); - quando il veicolo sia stato concesso in leasing, nel qual caso litisconsorte necessario sarà l'utilizzatore (art. 91 cod. strad.); - quando il veicolo abbia circolato prohibente domino, nel qual caso litisconsorte necessario sarà il conducente, non essendo configurabile in tal caso una responsabilità civile del proprietario (combinato disposto degli artt. 2054, comma 3, ultimo periodo, e 122, comma 3, cod. ass.)."