Codice della strada - Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per  trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere  riportata  lo  stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle  predette  imprese.  Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce  la  ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni (1). (1b)

3.Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. 

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 92 codice della strada: Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 17073/2015: "... la Corte d'appello ..., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di ..., dichiarava non doversi procedere nei confronti di ... e di ... in ordine al reato di cui al capo A) (ai sensi degli artt. 110 e 484 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi degli artt. 110 e 481 cod. pen.) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto rideterminava la pena per il reato di cui i artt. 110, 476 e 479 cod. pen. nella misura ritenuta di giustizia. Le fattispecie riguardavano le omesse annotazioni nel registro giornale di cui all'art. 6 della legge n. 264 del 1991 del rilascio di ricevute sostitutive dell'estratto del documento di circolazione di automobili ed altri veicoli, previsto dall'art. 7 della stessa legge e dall'art. 92 del codice della strada. Avverso la predetta pronuncia il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione ... Col primo motivo si denuncia la violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 484 cod. pen., sul rilievo della non configurabilità del reato così come ritenuto in sentenza in ipotesi di fattispecie omissiva. Identico motivo viene prospettato con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di concorso in falso ideologico. Entrambe le censure ... sono destituite di fondamento. Quanto al primo profilo, relativo all'ipotesi delittuosa di cui al capo A). in tema di falsità in registri, e finalizzato ad un pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la doglianza è infondata, non ravvisandosi in atti l'evidenza di condizioni che avrebbero potuto privilegiare una pronuncia liberatoria. Tanto è da ritenere anche in ordine alla pretesa non configurabilità della fattispecie omissiva, a fronte di motivazione che appare corretta avuto riguardo alla ratio della disposizione, volta a garantire l'autenticità e veridicità delle annotazione nei registri sottoposti a periodiche ispezioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, sul riflesso anche la mancata trascrizione di annotazioni doverose è tale da ledere l'interesse giuridico protetto. In tale logica interpretativa si è già posta questa Sezione (Sez. 5, n. 3560 del 07/11/2007 ... secondo cui integra il tentativo di falsità in registri (art. 56 e 484 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'agenzia di "pratiche auto", lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell'alterata collocazione cronologica. Parimenti ineccepibile è il compendio motivazionale in ordine alla configurazione della contestata falsità nella condotta di indebito rilascio di duplicati di carta di circolazione, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa. Per quanto precede, il ricorso merita il rigetto, dunque un epilogo decisionale non ostativo al rilievo della prescrizione eccepita dal Pg. d'udienza."