Codice della strada - Art. 94. bis Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). (1) - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 532 a € 2.127. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.
(1) Articolo introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 94 bis codice della strada: Circolare n. 30 del 15.06.2012 - Art. 12 Legge 29 luglio 2010, n. 120: introduzione art. 94-bis Codice della Strada - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli - La circolare forniva direttive affinché la cancellazione d'ufficio del veicolo, ai sensi dell'art. 94- bis, comma 3, del C.d.S., venisse richiesta all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. del luogo dell'avvenuto accertamento. Spettava inizialmente a tale Ufficio informare la Motorizzazione civile ai fini della cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli. Rettificando in parte tale indirizzo, si prevede che copia della richiesta di cancellazione venga trasmessa, contestualmente all'Ufficio provinciale dell'A.C.I. e a quello della Motorizzazione Civile. La segnalazione deve essere inoltrata dopo la definizione della contestazione, che si ha quando: "1. Il trasgressore abbia effettuato nei termini di legge il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; 2. Il trasgressore non abbia proposto ricorso avverso il verbale di contestazione e non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria; 3. Il trasgressore abbia esperito tutti i rimedi giurisdizionali od amministrativi di impugnazione ed abbia ottenuto il rigetto dei ricorsi. Relativamente alla seconda ipotesi, poiché il termine per proporre ricorso è al massimo di 60 giorni e lo stesso termine è previsto per il pagamento in misura ridotta, trascorso un ragionevole lasso di tempo [1] qualora non si abbia notizia della presentazione di ricorso, si procederà, in ogni caso, ad inoltrare la predetta richiesta di cancellazione. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale."