Codice della strada - Art. 94. Formalità  per il trasferimento di proprietà  degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 94. Formalità  per il trasferimento di proprietà  degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà  degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà  di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà .

2. L'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  'di  persona giuridica,  l'ufficio  di   cui   al   periodo   precedente   procede all'aggiornamento della carta di circolazione. (3)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 712 a € 3.558. 

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 356 a € 1.778. 

 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità  del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (4)

 5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal commi 4 e 4 bis ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (3).

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà  degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità  di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità  del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori (1).

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 94 del codice della strada: disciplina le formalità da eseguire per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi a causa del mutamento di residenza dell'intestatario. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18858 del 07/08/2013 ha sancito che: 1) la mancata trascrizione dell'atto di vendita del mezzo al P.R.A -Pubblico Registro Automobilistico -: 2) la notifica dei verbali di contestazione successiva alla vendita dell'automezzo del veicolo alla concessionaria; 3) la tardiva trascrizione dell'atto di vendita al P.R.A a causa dello smarrimento del foglio complementare da parte del proprietario originario dell'automezzo, non possono imputabili al concessionario. E' infatti onere dell'acquirente richiedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita, la trascrizione del trasferimento di proprietà presso il P.R.A competente, mentre per quanto riguarda l'errore nella trascrizione del proprietario del veicolo, è onere dell'interessato, con l'atto di compravendita di avente data certa, provare di aver ceduto il veicolo in data anteriore all'accertamento della violazione contestata al nuovo proprietario del mezzo.