Codice della strada - Art. 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art. 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (1) (2)
2. Abrogato (3)
3. Abrogato (3)
4. Abrogato (3)
5. Abrogato (3)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100.
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art 95 codice della strada: Circolare n. 13546 del 16 maggio 2012 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: "Nuove procedure telematiche per il rilascio della ricevuta sostitutiva prevista dall’art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 - Chiarimenti. Com’è noto, con la circolare in oggetto sono state impartite istruzioni operative in materia di rilascio della ricevuta sostitutiva, da parte degli esercenti l’attività di consulenza automobilistica, secondo i nuovi criteri e le nuove modalità stabilite dall’art. 7 della medesima legge n. 264/1991 e dall’art. 92 c.d.s., alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 10 della legge n. 120/2010, nonché dal relativo decreto ministeriale di attuazione 11 novembre 2011(in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2011) ... Con la presente, pertanto, si auspica di poter contribuire alla soluzione dei dubbi interpretativi più frequenti che si è avuto modo di constatare, nell’intento di assicurare maggiore incisività alle attività di vigilanza amministrativa e di controllo su strada. Ed in tal senso, si chiarisce che: 1. sono da considerarsi irregolari le ricevute sostitutive compilate “a mano”, se rilasciate a decorrere dall’11 giugno 2012 (data di entrata in vigore della circolare in oggetto); 2. sono da considerarsi abusive le ricevute rilasciate da soggetti diversi dagli Studi di consulenza e dalle Autoscuole; 3. non hanno alcun valore giuridico, al fine della regolarità della circolazione su strada, le attestazioni o le dichiarazioni rilasciate dagli Studi di consulenza o dalle Autoscuole, comprovanti la presa in carico degli adempimenti richiesti dagli utenti; si tratta, infatti, di mere scritture private i cui effetti devono ritenersi limitati alla sfera giuridico-patrimoniale delle parti, ancorché l’aspetto grafico e le informazioni in esse contenuti simulino quelle della ricevuta sostitutiva prevista dalle norme di riferimento."