Codice della strada - Art. 97. Formalità  necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 97. Formalità  necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:  a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità  stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;  b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. 

 2. La targa è personale e abbinata ad un solo veicolo (1). Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità  previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.  

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà  del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. 

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità  e di massima semplificazione.  

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.063 a € 4.254. Alla sanzione da € 829 a € 3.316 e' soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo 52. 

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.658. 

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 622. 

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77 a € 310. 

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.835 a € 7.341. 

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 331. 

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.835 a € 7.341. 

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 388 a € 1.553. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77 a € 310. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. 

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà  degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l?eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità  della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)
 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 97 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione V, sentenza n. 30724/2012 ... ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti del Sig..."condannato in primo grado perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli articoli 477 e 482 cp per aver circolato a bordo di un ciclomotore recante una targa di cartone con una sigla alfanumerica non corrispondente a quella realmente attribuita e in realtà inesistente...la corte d'appello ... ha confermato la pronuncia di primo grado. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce violazione degli articoli 477 e 482 cp... A tutto voler concedere, si può ipotizzare violazione dell'articolo 97 comma ottavo codice della strada. Conseguentemente, se l'atto in questione non assurge alla categoria delle certificazioni amministrative, è completamente fuorviante la motivazione che sostiene il contrario." La Corte di Cassazione:"Il ricorso è fondato, in quanto la fabbricazione abusiva o l'uso di una targa composta di cartone e pennarello o con lettere e numeri autoadesivi (e quindi palesemente fittizia) è condotta che, ai sensi dell'art. 100, comma quarto e undicesimo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è divenuta penalmente irrilevante, costituendo un illecito amministrativo. Tale comportamento, invero, nella vigenza del codice della strada abrogato integrava il reato di cui all'art. 66, comma terzo e ottavo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, non essendo previsto come reato il fatto addebitato all'imputato."