Codice della strada - Art. 98. Circolazione di prova.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 98. Circolazione di prova. (1)

1. Abrogato (2)

2. Abrogato (2)

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 169 a € 680; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

4- bis Abrogato. (3)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 98 codice della strada: Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 16310 del 04/08/2016: " i carabinieri ... gli avevano contestato la contravvenzione di cui all'art. 80, comma 14, c.d.s. perché circolava con un autocarro con targa di prova non presentato alla prescritta revisioneAvverso la sentenza del tribunale il sig. P. R. proponeva ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 98 c.d.s., in relazione al d.P.R. n. 474 del 2001, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3 ..." La Corte si è così pronunciata: "Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. L'assunto del ricorrente secondo cui la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga al disposto dell'articolo 80 c.d.s., comma 14, che sanziona "chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione", non ha fondamento né letterale né teleologico. ... l'articolo 1 del d.P.R. n. 474/01 solleva i soggetti appartenenti alle categorie tassativamente elencate nelle lettere a), b), c) e d) del primo comma, purché espressamente autorizzati alla circolazione di prova, dall'obbligo di munire della carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per ragioni tassativamente elencate nella prima parte del primo comma (esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento)... la ratio della disposizione che autorizza (anche) gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche va individuata nella necessità di permettere all'autoriparatore di eseguire prove su strada, onde verificare l'entità dei malfunzionamenti su cui gli sia stato richiesto di intervenire e l'efficienza degli interventi da lui effettuati. Tale ratio legis non tocca il tema della revisione periodica obbligatoria, perché anche un veicolo regolarmente revisionato può presentare malfunzionamenti la cui riparazione richieda l'effettuazione di prove tecniche su strada, e, per converso, una volta che un veicolo sia stato portato alla revisione, l'eventuale circolazione che il riparatore debba effettuare con tale veicolo per svolgere le prescritte verifiche, o per controllare l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati, risulterà non in contrasto con il disposto dell'articolo 80 c.d.s. appunto perché effettuata con un veicolo "presentato alla prescritta revisione."