Codice della strada - Art. 99. Foglio di via.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 99. Foglio di via.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità  tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità  militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

1-bis.  Alle  fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di
rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti
abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O
provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai
transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli
nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità . (1)

1-ter.  E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N
o  O,  muniti  di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a
riviste  prescritte  dall'autorità  militare, a mostre o a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o
loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità . (1)

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100. 

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. 

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu' di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da € 85 a € 338 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

(1) Comma inserito dal D.L. 162/08 convertito con modificazioni dalla L. 201/08

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 99 codice della strada: Cassazione Civile., Sez. III, sentenza n. 12026 del 12/09/ 2000: "La circolazione di un veicolo diretto al transito di confine per l’esportazione attuata senza carta di circolazione (perché ritirata) e senza foglio di via (perché non rilasciato), integra l’infrazione prevista dall’art. 93, settimo comma, nuovo c.s. (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione), che comporta la confisca del mezzo, e non l’infrazione meno grave prevista dall’art. 99, terzo comma, nuovo c.s., che attiene alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato, ma non sia materialmente in possesso del conducente."